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Statuto e Documenti - Regolamento

 

LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Approvato dal Consiglio Federale del 13 luglio 2015


Capo 1 - Tesseramento

Art. 1 - Iscrizione alla Confederazione
Tutti i maggiorenni che si impegnino all’osservanza dei doveri derivanti dallo Statuto della Lega Nord possono liberamente iscriversi al Movimento, conseguendo la qualifica di associato. Gli Associati possono essere definiti, altresì, “Soci”. Alla luce della struttura confederale della Lega Nord per l’indipendenza della Padania, altresì denominata “Movimento”, l’acquisizione della qualifica di associato della Lega Nord implica automaticamente l’acquisizione della qualifica di associato della Nazione che ha rilasciato la tessera, anche per il tramite delle sue delegazioni territoriali. Gli Associati appartengono a due categorie differenti: - Associati Ordinari Militanti, altresì definiti “Soci Ordinari Militanti” o ”SOM”; - Associati Sostenitori, altresì definiti “Soci Sostenitori”. I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega Nord e conseguentemente alla Nazione che ha rilasciato la tessera come Soci Sostenitori. L’associato all’atto dell’iscrizione e, successivamente ogni anno, deve versare alla delegazione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall’associato. L’elenco degli iscritti è trasmesso, dalla Nazione, al competente organo della Lega Nord. A ciascun associato è rilasciata una tessera emessa dalla Lega Nord e nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore. Le Nazioni adottano esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera associativa. Il Consiglio Federale autorizza le Nazioni e le relative delegazioni territoriali, altresì definite “Sezioni”, al rilascio delle tessere d’iscrizione e alla riscossione della quota associativa. Tutti i Soci sono iscritti nel rispettivo libro Soci, cartaceo o telematico, tenuto dal Segretario Nazionale, anche per il tramite di un suo responsabile. Nel caso in cui nella Nazione sia presente una o più Sezioni a livello Provinciale il libro Soci è tenuto dal rispettivo Segretario Provinciale. Il tesseramento, per i soli Soci Sostenitori, può essere inoltre effettuato direttamente all’Ufficio Tesseramento Federale anche in via telematica o con Bollettino Postale o Bonifico Bancario. Contestualmente può essere effettuata la richiesta di iscrizione ad una specifica Nazione. Questa scelta viene considerata, agli effetti regolamentari, come tessera rilasciata dalla Nazione. Il Socio che si dimette non può acquisire nuovamente la qualifica di Socio per un periodo di un anno.

Art. 2 - Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto alla candidatura alle cariche interne al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. La Sezione che rilascia la tessera da Sostenitore a un Socio non residente nel territorio di sua competenza potrà registrare l’iscrizione solo dopo aver consultato la Sezione dove il richiedente risulta residente al fine di verificare eventuali osservazioni. La tessera da Socio Sostenitore rilasciata a persona non avente titolo è annullata dalla Segreteria Nazionale e di ciò viene data comunicazione all’interessato. La quota versata viene trattenuta a copertura delle spese.

Art. 3 - Soci Ordinari Militanti
I Soci Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dallo Statuto e dai relativi regolamenti. La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall’organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord. Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione. I Soci Ordinari Militanti devono essere iscritti alle Sezioni territoriali dove svolgono la militanza attiva e volontaria. La prima tessera da Socio Ordinario Militante è rilasciata dalla Sezione nella quale il Socio ha ottenuto tale qualifica. Le successive potranno essere rilasciate solo dalla Sezione nella quale il Socio risulta iscritto secondo il libro Soci.

Art. 4 - Gestione del tesseramento
La tessera da Socio Sostenitore può essere rilasciata durante tutto l’arco dell’anno. Il pagamento della tessera e la sottoscrizione dell’apposito modulo, da parte dei Soci Ordinari Militanti, costituisce rinnovo dell’iscrizione che viene perfezionata mediante consegna della tessera e inserimento dati nel libro Soci. I Soci Ordinari Militanti hanno l’obbligo di rinnovare la tessera entro il 31 marzo di ogni anno pena la decadenza dalla qualifica di Socio Ordinario Militante. E’ ammessa deroga per i Soci Ordinari Militanti che, alla data di scadenza del 31 marzo, hanno in essere provvedimenti di sospensione. Tali Soci dovranno rinnovare la tessera entro 15 giorni dalla scadenza del provvedimento pena la decadenza dalla qualifica di Socio Ordinario Militante. La restituzione della tessera da parte del Socio equivale alle dimissioni con la conseguenza decadenza da Socio. E’ auspicabile che in ogni Sezione il rapporto tra Soci Ordinari Militanti e Soci Sostenitori, sia 1 (uno) SOM ogni 3 (tre) Sostenitori. Il Responsabile del Tesseramento vigila sulla regolare distribuzione delle nuove tessere. Le tessere non utilizzate dell’anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo, dovranno essere restituite dal Responsabile Nazionale del Tesseramento all’Ufficio Tesseramento Federale. Le tessere mancanti, per le quali non sarà fornita valida giustificazione, saranno addebitate alla Nazione di competenza per un importo pari alla quota associativa minima corrispondente.

Art. 5 - Modalità di acquisizione della Militanza
I Soci Sostenitori possono acquisire la qualifica di Socio Ordinario Militante, solo dopo aver svolto un periodo di attività volontaria della durata di non meno di dodici mesi ed essere contestualmente in possesso della tessera da Socio Sostenitore. Trascorso tale periodo, possono presentare domanda alla Sezione in cui hanno svolto il periodo di attività volontaria. Al momento della presentazione della domanda, i Soci Sostenitori devono essere in possesso della tessera dell’anno in corso. In presenza di situazioni particolari il Consiglio Federale può modificare il limite temporale sopra riportato. La domanda dovrà rimanere esposta per 20 (venti) giorni presso la sede della Sezione o, quando la Sezione sia priva di sede, presso la Sede Provinciale. Al termine del periodo di esposizione ed entro i successivi quindici giorni, la domanda, corredata del parere del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale, dovrà essere inviata entro 48 (quarantotto) ore al Consiglio Direttivo Provinciale, al segretario di Circoscrizione e alla Segreteria Nazionale competenti per territorio, a mezzo fax o e-mail al fine di certificare la data di inoltro. Nel caso la domanda venga accettata, la data di trasmissione alla Segreteria Provinciale è considerata come data di passaggio a S.O.M.. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della domanda. La decisione deve essere comunicata, entro 7 (sette) giorni, al Socio richiedente e per conoscenza alla Sezione. In assenza di decisione entro il termine stabilito, la domanda inevasa si intende accettata. Il Consiglio Direttivo Provinciale, con apposita delibera motivata, può accogliere o negare richieste di acquisizione alla qualifica di Socio Ordinario Militante, anche in presenza di pareri diversi espressi dal Consiglio Direttivo di Sezione Comunale. Per il calcolo dei limiti temporali di cui sopra, non si deve considerare il mese di agosto. Il passaggio di militanza non costituisce rinnovo del tesseramento. La consegna della tessera da SOM, da parte del Segretario di Sezione, può essere effettuata solo se il Socio è in possesso della tessera da Sostenitore dell’anno in corso. I Soci Sostenitori che hanno ottenuto la qualifica di militante vengono iscritti nel libro dei Soci Ordinari Militanti. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto passaggio alla qualifica di SOM, gli interessati devono integrare la loro quota di iscrizione al Movimento, versando la differenza sino all’importo stabilito per l’anno in corso. L’organo superiore può intervenire nei casi di mancata notifica della approvazione del parere del Consiglio Direttivo Provinciale o di mancata consegna della tessera da SOM.

Art. 6 - Trasferimento di iscrizione dei Soci Ordinari Militanti
Il Socio Ordinario Militante che intende trasferire la propria iscrizione deve inviare comunicazione alla Sezione in cui è iscritto e alla Sezione Comunale di destinazione che devono inviare, entro 20 (venti) giorni, il loro parere alla propria Segreteria Provinciale. Il Socio Ordinario Militante deve inoltre inviare richiesta motivata alla Segreteria Provinciale in cui risulta essere iscritto nel caso in cui il trasferimento avvenga all’interno della Provincia, alla Segreteria Nazionale nel caso in cui il trasferimento avvenga all’interno della Nazione, o alla Segreteria Federale negli altri casi. Il trasferimento deve essere deliberato dal primo organismo di livello superiore in comune tra le due Sezioni a partire dal Consiglio Direttivo Provinciale sentendo i pareri degli organi intermedi, ad esclusione della Circoscrizione, che devono esprimersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta trascorsi i quali il parere si intende favorevole. Trascorsi 90 giorni, in assenza di diniego, la richiesta è tacitamente accolta. Copia della delibera di trasferimento deve essere inoltrata all’Ufficio Tesseramento Federale e alla Nazione interessata.


Capo 2 - Disciplinare

Art. 7 – Doveri dei Soci
La qualifica di Socio Ordinario Militante impegna il Socio a non avvalersi di nominati, amministratori pubblici o eletti nelle istituzioni al fine di conseguire vantaggi illegittimi per sé o per altri che non siano quelli specifici dell’interesse pubblico. Coloro che ricoprono incarichi elettivi, o di nomina politica, si impegnano a non servirsi della propria qualifica per realizzare comprovati vantaggi o profitti illegittimi a sé stessi o ad altri, non coincidenti con l’interesse pubblico. Il verificarsi di tali situazioni, fermo restando altre responsabilità civili o penali, ha come conseguenza l’espulsione dal Movimento per opera dell’Organo competente secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. Premesso che l’attività del Movimento si basa prevalentemente sull’impegno dei Militanti e che tale impegno costituisce dovere di ciascun Socio Ordinario Militante, coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita, hanno il dovere morale di dedicare il tempo adeguato all’espletamento dell’incarico assunto e di contribuire al finanziamento del Movimento attraverso un contributo volontario.L’inadempienza è causa di incandidabilità a qualsiasi carica.

Art. 8 - Il Controllo sui Membri del Movimento
Gli organi del Movimento vigilano sul comportamento politico e sul rispetto da parte dei Soci di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. I Soci Sostenitori possono essere cancellati dal Libro Soci, con deliberazione motivata inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale. Il tesserato alla Lega Nord che chiama in giudizio il Movimento, o i suoi rappresentanti legali, decade dalla qualifica di Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore cui segue la cancellazione dal Libro Soci. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento, viene deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, a quello di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se ne ha la facoltà, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo che procederà secondo le norme previste nel presente Regolamento. L’Organismo giudicante procederà all’accertamento dei fatti e all’eventuale audizione del Socio deferito. La rinuncia al diritto alla difesa non esime l’Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è convocato dal Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio che svolge, altresì, l’attività istruttoria e redige il verbale delle sedute.

Art. 9 – Provvedimenti Sanzionatori
Le sanzioni applicabili sono: • il richiamo scritto; • la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; • l’espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri Associati, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Movimento o ne compromettano l’immagine politica. Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere associato al Movimento offrendone un’immagine consona ai relativi principi ispiratori. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica del Movimento, ovvero cerchi di comprometterne l’unità o il patrimonio ideale. I provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Soci che ricoprono cariche interne al Movimento dovranno contenere, qualora opportuno, l’indicazione per la sostituzione del Socio sanzionato. Ogni provvedimento sanzionatorio dovrà avere adeguata motivazione e, entro 7 (sette) giorni dall’adozione, dovrà essere inviato con lettera raccomandata A.R. all’interessato il quale avrà 10 (dieci) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per presentare ricorso inviandolo all’Organo competente. Il rifiuto di ricezione della comunicazione da parte del Socio, non sospende l’esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all’Organo competente.

Art. 10 - Avviso di richiesta di provvedimento sanzionatorio.
Il richiedente del provvedimento è l’Organo territoriale di livello immediatamente inferiore all’Organo giudicante. Nel caso in cui l’Organo giudicante sia il Comitato Disciplinare e di Garanzia l’Organo di livello inferiore è la Nazione. Il richiedente deve inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio tramite lettera raccomandata A.R. al Socio interessato e contestualmente inviarlo all’Organo giudicante. Il Socio avrà 10 (dieci) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per inviare all’Organo giudicante una propria memoria difensiva o una richiesta di audizione. Fino alla decisione del provvedimento richiesto è vietato darne notizia pubblica. L’eventuale pubblicità a terzi della richiesta del provvedimento sarà sanzionata dall’organo competente.

Art. 11 - Procedimento sanzionatorio e ricorsi
I provvedimenti sanzionatori sono assunti dall’Organo competente su richiesta dell’Organo di livello immediatamente inferiore. L’Organo competente e il Consiglio Federale e il Comitato Disciplinare e di Garanzia possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza. 1) SOM con anzianità di militanza inferiore a 10 (dieci) anni Il richiamo scritto e la sospensione sono di competenza, rispettivamente, del Consiglio Direttivo Provinciale e del Consiglio Nazionale. E’ ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. L’espulsione è di competenza del Consiglio Nazionale. E’ ammesso ricorso al Comitato Disciplinare e di Garanzia. I provvedimenti sanzionatori assunti direttamente dal Consiglio Federale e dal Comitato Disciplinare di Garanzia sono inappellabili. 2) SOM con anzianità di militanza uguale o superiore a 10 (dieci) anni, Parlamentari, Europarlamentari, Consiglieri Regionali, Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o di Aree Metropolitane, Presidenti di Provincia Il richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia. E’ ammesso il ricorso al Consiglio Federale. I provvedimenti sanzionatori assunti direttamente dal Comitato Disciplinare di Garanzia sono appellabili al Consiglio Federale. I provvedimenti sanzionatori assunti direttamente dal Consiglio Federale sono inappellabili. Il richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia. 3) Padri Fondatori I Padri Fondatori possono ricorrere in appello anche al Presidente Federale.

Art. 12 – Immediata esecutività
Tutte le deliberazioni sanzionatorie, di cui sia stato proposto appello all’Organo competente, rimangono sospese sino alla definizione del ricorso, salvo che venga deliberata l’immediata esecutività. Nei casi in cui sia prevista la decadenza dalla carica, non si può procedere con la convocazione del Congresso Straordinario fino alla definizione del ricorso. In quest’ultimo caso, sino alla definitiva pronuncia dell’Organo d’appello competente, il Socio interessato dal provvedimento sanzionatorio non potrà svolgere attività all’interno del Movimento, né accedere alle sue sedi, né partecipare ad elezioni interne al Movimento, sia in veste di candidato, sia in veste di votante ancorché membro di diritto. L’organo competente a pronunciarsi in caso di appello, deve pronunciarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del ricorso. Se alla scadenza del termine, l’Organo non si sarà pronunciato, l’originaria sanzione rimane confermata e il ricorso rigettato. Qualora l’Organo competente accolga il ricorso, la sanzione viene ritenuta nulla e depennata da parte dell’Ufficio Tesseramento Federale. In tal caso, il Socio sarà altresì reintegrato alle cariche eventualmente ricoperte al momento del provvedimento, salvo i casi in cui si siano svolti Congressi che hanno determinato un rinnovo delle cariche interessate.

Art. 13 - Provvedimenti Amministrativi

a) Declassamento
L’organo territoriale di livello più basso può, nel mese di novembre, inviare all’Organo competente di livello immediatamente superiore, ad esclusione della Sezione di Circoscrizione, la proposta di declassamento del Socio Ordinario Militante a Socio Sostenitore. L’organo competente deve deliberare entro il successivo 31 dicembre pena la decadenza della richiesta. Entro 7 (sette) giorni dall’adozione, dovrà essere inviato il provvedimento con lettera raccomandata A.R. all’interessato il quale avrà 10 (dieci) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per presentare ricorso. Il rifiuto di ricezione della comunicazione da parte del Socio, non sospende l’esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all’Organo competente. Nell’ipotesi in cui la richiesta di provvedimento riguardi i Soci Ordinari Militanti con un’anzianità di militanza inferiore a 10 (dieci) anni il ricorso dovrà essere inviato al Consiglio Nazionale, o al Comitato Disciplinare e di Garanzia nel caso in cui il provvedimento sia stato assunto dal Consiglio Nazionale. Nel caso di anzianità uguale o superiore a 10 (dieci) anni consecutivi, il ricorso dovrà essere inviato al Comitato Disciplinare e di Garanzia. Il provvedimento di declassamento è immediatamente esecutivo salvo per Parlamentari, Europarlamentari, Consiglieri Regionali, Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o di Aree Metropolitane, Presidenti di Provincia per i quali l’Organo competente ad assumere il provvedimento è il Consiglio Nazionale, con ricorso al Comitato Disciplinare e di Garanzia, e l’esecutività è sospesa fino alla decisione dell’eventuale ricorso. Non può essere avanzata proposta di declassamento nei confronti dei Padri Fondatori.
b) Decadenza
L’adesione a gruppi diversi o a componenti di gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento da parte di Soci eletti alla carica di Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere, Sindaco del Comune capoluogo di Provincia o di Area Metropolitana, Presidente di Provincia, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d’ufficio dell’associato dal libro Soci. Il provvedimento è applicabile anche ai Soci che ricoprono cariche di diritto.

Art. 14 - Riammissione al Movimento
I Soci Ordinari Militanti espulsi o cancellati e i Soci Sostenitori cancellati, possono essere riammessi al Movimento. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è l’Organo competente alla riammissione degli ex Soci. Il Consiglio Provinciale può proporre al Consiglio Nazionale la richiesta di riammissione dell’ex Socio. Le richieste di riammissione approvate dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio Federale devono essere inviate al Comitato Disciplinare e di Garanzia. Gli ex Soci riammessi al Movimento vengono reintegrati con la qualifica di Socio Sostenitore.


Capo 3 - Territorio

Art. 15 - Candidature
La Lega Nord promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 16 - Anzianità di militanza necessaria per le candidature interne
L’anzianità di militanza necessaria per poter presentare la propria candidatura alle cariche interne del Movimento o di componente ai Congressi, è calcolata a partire dalla data di passaggio a SOM riportata nel libro Soci. La candidatura alle cariche interne al Movimento è subordinata al decorso dei seguenti termini temporali: - 180 (centottanta) giorni, per le cariche a livello di Sezione Comunale e di Circoscrizione; - 1 (uno) anno, per le cariche a livello Provinciale; - 3 (tre) anni, per le cariche a livello Nazionale; - 5 (cinque) anni per le cariche a livello Federale. Per la carica di Segretario Federale, o componente del Comitato Amministrativo Federale sono richiesti 10 (dieci) anni di militanza. Per la carica di Presidente Federale è richiesta l’anzianità di 20 (venti) anni. I limiti temporali di cui sopra, che devono essere raggiunti con una militanza consecutiva ed ininterrotta, non si applicano qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto. E’ facoltà dei singoli Consigli Nazionali di accrescere l’anzianità di militanza per accedere alle cariche interne delle delegazioni territoriali. Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità di cui al presente Regolamento. In presenza di situazioni particolari, il Consiglio Federale potrà variare i limiti temporali sopra indicati.

Art. 17 - Modalità di votazione in presenza di candidatura unica
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. In presenza di un’unica candidatura alla carica di Segretario, il Congresso può deliberare diversamente limitatamente alla carica di Segretario. Il candidato sarà considerato validamente eletto solo nel caso in cui ottenga un numero di preferenze pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 18 - Incompatibilità - Ineleggibilità
La carica di Segretario della delegazione territoriale e della Nazione non potrà essere immediatamente ricoperta dalla stessa persona, per più di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata rispettivamente del Consiglio Nazionale e del Consiglio Federale. Un mandato si può considerare compiuto solo nel caso in cui la permanenza in carica abbia una durata superiore alla metà della durata prevista per il mandato. Il numero dei mandati decorre dalla data dell’atto costitutivo della Associazione della Nazione. Tutte le cariche elettive monocratiche interne al Movimento sono fra loro incompatibili. Sono altresì incompatibili le cariche elettive, ricoperte dal coniuge e/o parenti di primo grado, qualora siano pertinenti ad Organi di pari livelli o immediatamente superiore o inferiore. L’incompatibilità per parentela, di cui sopra, diviene condizione di incandidabilità quando il coniuge e/o uno dei parenti di primo grado, ricopre già una carica incompatibile ai sensi del comma precedente. In presenza della candidatura di un SOM ad una carica elettiva monocratica o collegiale a qualsiasi livello, parenti di primo grado del candidato ed il coniuge, non hanno diritto di voto attivo o passivo. Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, le cariche di Segretario delle delegazioni territoriali, sono incompatibili con la carica di Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere Regionale, Presidente di Provincia, Sindaco di capoluogo di Provincia, Sindaco di città con oltre 100.000 abitanti e Sindaco di Città metropolitana. L’incompatibilità assume le caratteristiche di ineleggibilità quando il candidato ricopre già una delle cariche istituzionali di cui al presente comma. La Nazione, con Regolamento o delibera ratificata dal Consiglio Federale, può inserire ulteriori incompatibilità con altre cariche amministrative. E’ incompatibile la carica di membro elettivo del Consiglio Nazionale con l’equivalente del Consiglio Federale. E’ altresì incompatibile il subentro del supplente, là dove previsto, quando l’interessato ha perso i requisiti richiesti per la candidatura alla medesima carica o quando subentrando ricade nella condizione di incompatibilità. Le opzioni fra cariche incompatibili devono effettuarsi entro 48 (quarantotto) ore dall’avvenuta nomina o elezione, dandone comunicazione scritta all’Organo competente. Per i membri supplenti che entrano in carica a seguito di surroga le 48 (quarantotto) ore decorrono dalla data di nomina. Trascorso detto termine senza che l’interessato abbia espresso la propria scelta, lo stesso si considera automaticamente decaduto dalla carica ricoperta da più tempo. Il lavoratore dipendente del Movimento è incandidabile alla carica di Segretario del livello presso il quale presta la propria opera. Il Segretario Provinciale in carica, non può presentare la propria candidatura a Segretario Nazionale in mancanza di dimissioni presentate entro i successivi 2 (due) giorni dalla data della delibera di convocazione del Congresso Nazionale. Il Segretario Provinciale candidato alle Elezioni Europee, alla Camera dei Deputati o alle Elezioni Regionali è sospeso dalla carica e sostituito da un Commissario ad acta nominato dal Segretario Nazionale. In caso di mancata elezione il Segretario Provinciale sarà reintegrato nell’incarico o, in caso contrario, il commissario provvederà a convocare il Congresso per l’elezione del solo Segretario Provinciale. Nel caso in cui il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo abbia raggiunto almeno i tre quarti della durata del mandato, il Congresso procederà con il rinnovo di tutti gli organi.

Art. 19 – Anzianità di militanza dei Candidati a cariche Amministrative e Politiche
La candidatura alle cariche amministrative o politiche potrà essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno in possesso di un’anzianità ininterrotta di tesseramento così specificata: - 1 (uno) anno di iscrizione come SOM o Socio Sostenitore per i Comuni con meno di 15.000 abitanti; - 2 (due) anni di iscrizione come SOM o Socio Sostenitore per i Comuni con più di 15.000 abitanti e le Province; - 5 (cinque) anni di iscrizione come SOM per le Regioni; - 5 (cinque) anni di iscrizione come SOM per le Politiche. Parimente le candidature alle cariche amministrative o politiche di coloro che in precedenti consultazioni elettorali erano inclusi in Liste Civiche o Partiti Politici contrapposti alle liste presentate o appoggiate dalla Lega Nord, saranno ammesse solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati risulteranno in possesso di un anzianità ininterrotta di tesseramento pari al doppio di quelle previste nel comma precedente. Tali anzianità saranno richieste, al momento della nomina, anche da parte di coloro che saranno nominati Assessori Regionali o membri di Governo Nazionale. L’Organo che approva le candidature può, con delibera motivata, derogare i termini di anzianità. Il Segretario dell’Organo di livello immediatamente superiore a quello deputato ad approvare le candidature, con la collaborazione del proprio Responsabile del Tesseramento, verificherà le anzianità e rilascerà il successivo ed indispensabile “Nulla Osta”.

Art. 20 – Costituzione di nuove Sezioni
Non possono essere costituite nuove sezioni se non sono presenti almeno 5 Soci Ordinari Militanti residenti nel territorio di competenza della Sezione. L’organo competente ad approvare la costituzione della nuova Sezione può, per il primo mandato, derogare il numero dei componenti del direttivo.

Art. 21 - Il Controllo sugli Organi del Movimento
Il controllo sugli Organi del Movimento si effettua da parte dell’Organo di livello superiore mediante l’annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai Regolamenti o dalla linea d’azione del Movimento. Nei casi più gravi si provvederà allo scioglimento dell’Organo. Tale decisione ha efficacia immediata e deve contestualmente prevedere la nomina di un Commissario incaricato della gestione e delle operazioni utili per la ricostituzione dell’Organismo entro 180 (centottanta) giorni dallo scioglimento. La Circoscrizione non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere all’Organo superiore di adottare tale provvedimento. Le deliberazioni in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli Organi del Movimento, eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, sono appellabili entro 15 (quindici) giorni dalla loro assunzione, presso l’Organo di livello immediatamente superiore rispetto a quello che ha adottato il provvedimento. Il ricorso in appello non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.


Capo 4 – Uso del simbolo

Art. 22 – Uso del simbolo Lega Nord e delle Nazioni
Il Consiglio Federale concede e revoca alle Nazioni e alle delegazioni territoriali l’uso del simbolo. Con la revoca dell’adesione alla Lega Nord la Nazione perde l’autorizzazione all’uso del Simbolo.
L’Organo di livello superiore è responsabile dell’uso corretto del simbolo da parte dell’organo di livello inferiore.
La Nazione può revocare l’utilizzo del simbolo alla singola delegazione territoriale.


REGOLAMENTO DELLA LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
(Approvato dal Consiglio Federale del 13 luglio 2015)

► Lega Nord Regolamento 2015.pdf (scarica)



Data creazione : 14/01/2016 @ 14:43
Ultima modifica : 05/10/2016 @ 16:59
Categoria : Statuto e Documenti
Pagina letta 4567 volte


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